La Suprema Corte di Cassazione fa chiarezza su alcuni aspetti inerenti al danno biologico permanente, alla personalizzazione del danno e alla risarcibilità del danno morale evidenziando come le Tabelle del Tribunale di Milano ricomprendano “automaticamente (ma erroneamente)” il valore monetario del danno morale, indipendentemente dal reale accertamento dello stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164, la III Sezione Civile ha fatto luce su alcuni aspetti sottesi alla risarcibilità del danno biologico permanente ed al riconoscimento dei pregiudizi non patrimoniali privi di fondamento medico legale, evidenziando tanto la possibilità di corrispondere una personalizzazione del danno, quanto quella di liquidare il danno morale, rimarcando il confine che separa le distinte voci oggetto risarcimento economico e la loro quantificazione.

Se per la risarcibilità del danno biologico permanente i vigenti art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private l’hanno definitivamente ammessa solo in ragione di un espresso ed oggettivo accertamento medico legale, invece la personalizzazione del danno ed il danno morale presuppongono la verifica, anche presuntiva, degli elementi necessari ad un loro riconoscimento.

La personalizzazione del danno biologico, infatti, presuppone una lesione di aspetti dinamico relazionali che comportino una variazione del valore standard del risarcimento tabellare. La liquidazione di una percentuale aggiuntiva sottende il riconoscimento di conseguenze eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle che conseguono ordinariamente la menomazione.

Il danno morale, invece, costituisce un danno da valutarsi sempre in via autonoma dal danno biologico, in quanto determina una sofferenza interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello relativo alla personalizzazione. Per tale ragione va operata una distinta liquidazione, al fine di valutarne la sua effettiva esistenza e conseguentemente confermare il valore tabellare nel quale è compreso, ovvero dedurlo da detto valore in caso di accertamento negativo.

Appare dunque frutto di un già negato “automatismo risarcitorio” (cfr. Cass. 901/18) quanto indicato nella Tabella Milanese lì dove, nella parametrazione del danno alla salute, quantifica l’ammontare economico del punto di invalidità comprensivo dell’ammontare legato al danno morale. La sua liquidazione presuppone sempre una valutazione da parte del Giudice, anche solo attraverso elementi presuntivi, coerentemente al tipo di danno sofferto e ricorrendo anche a massime di esperienza, oltre che al criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva.

La decisione della Suprema Corte evidenzia gli effetti negativi della tabella Milanese nel riconoscere un valore monetario complessivo nella specifica percentuale di invalidità permanente, senza che da tale valore, in caso di accertamento negativo e conseguente esclusione del danno morale, possa essere sottratto l’ammontare relativo alla liquidazione del danno morale, che risulta invece automaticamente (ma erroneamente) conteggiata nella tabella.

Marco Cosentino